Art. 75 (Sub. Allegato I)
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[1]Le linee di 1ª categoria secondo la legge del 29 luglio 1879, o i loro tronchi lunghi non meno di 20 chilometri collegati con una linea in esercizio, che fossero aperti dopo il 1° gennaio 1884, verranno incorporati nella rete principale, qualunque sia il loro prodotto lordo, a cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza del secondo anno del loro esercizio.
[2]Il prodotto iniziale di centododici milioni (112.000,000) di lire verra' aumentato del prodotto che la linea che viene incorparata avra' raggiunto nel secondo anno d'esercizio.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
