Art. 72 (Sub. Allegato I)
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[1]Quando il concessionario fosse richiesto, a senso dell'articolo 3 di assumere l'esercizio di linee aventi dotazione propria di materiale rotabile e di esercizio, lo dovra' rilevare per l'importo valutato nei modi stabiliti dall'articolo 12, e lo dovra' pagare allo Stato coi fondi forniti dalla Cassa per gli aumenti patrimoniali.
[2]Dovra' pure acquistare, a norma del citato articolo 12, gli approvigionamenti relativi a queste linee che il Governo avesse avuto in consegna o che fosse tenuto di rilevare.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
