Art. 56 (Sub. Allegato I)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 236 parole tolte, 25 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il fondo di riserva pei danni cagionati da forza maggiore provvedera' alle spese per riparare i guasti cagionati alle linee e loro dipendenze, opere d'arte e fabbricati, da terremoti, da franamenti, da incendi, da inondazioni, da straripamenti o da mareggiate, i quali abbiano sconvolto o danneggiato le strade o loro dipendenze, per modo da interrompere il servizio delle linee o l'uso totale o parziale dei fabbricati, purche' i detti guasti eccedano i limiti dell'ordinaria manutenzione e non sieno imputabili a trascurata o difettosa manutenzione, ne' ad altra colpa del concessionario.
tolto: Non saranno pero' a carico di questo fondo, ma esclusivamente a carico del concessionario, le spese richieste per riparare i danni cagionati da vizi di costruzione, quando si tratti di lavori eseguiti direttamente dal concessionario per contratto stipulato a prezzo fatto col Governo.
tolto: Per i lavori eseguiti mediante rimborso di spesa, il concessionario rispondera' soltanto dei vizi di costruzione, dipendenti da dolosa od erronea esecuzione dei progetti approvati dal Governo.
tolto: In entrambi i casi la durata della responsabilita' sara' quella stabilita dall'articolo 1639 del Codice civile.
tolto: Saranno pure a carico di questo fondo le spese per nuove opere necessarie a prevenire i danni di cui sopra, e quelle richieste per riparare i danni cagionati da vizi di costruzione.
tolto: Questo fondo verra' costituito da un prelevamento annuo sul prodotto lordo dell'esercizio in ragione di lire duecento ( 200) per ogni chilometro di strada nel modo stabilito dal contratto.aggiunto: Sub. Allegato I-art. 56 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-i-art56 · fonte del testo
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