Art. 52 (Sub. Allegato I)
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[1]Il personale destinato alla costruzione, sorveglianza e manutenzione delle linee telegrafiche sulle strade esercitate dal concessionario, non che tutto il materiale da impiegarsi a tal uopo, dovranno essere trasportati gratuitamente lungo le strade medesime.
[2]Invece il materiale telegrafico che debba transitare sulle strade esercitate dal concessionario per essere impiegato altrove per conto del Governo, sara' trasportato col ribasso del 50 per cento sulle tariffe in vigore.
[3]Conciliabilmente colle esigenze del servizio ferroviario e mediante i compensi da stabilirsi d'accordo, sara' concesso all'amministrazione telegrafica dello Stato l'uso dei locali e delle aree necessarie per deposito di materiali lungo le strade esercitate dal concessionario, e fino a definitivi accordi, sono mantenute le convenzioni gia' in vigore per l'uso dei suddetti locali e terreni.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
