Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il concessionario potra' accordare facilitazioni speciali per determinati trasporti, purche' pero' si accordi uguale trattamento a tutti quegli altri richiedenti che si trovassero in pari condizioni.

[2]Di queste facilitazioni dovra' dare in tempo utile preavviso al Governo, il quale potra' sospenderle o revocarle.

[3]Le contravvenzioni dell'esercente al disposto di questo articolo saranno punite col triplo della differenza della tassa da versarsi immediatamente dal concessionario nelle casse dello Stato a profitto esclusivo di questo.

[4]A cura del concessionario si faranno periodiche pubblicazioni ufficiali delle tariffe, nelle quali sara' fatta menzione delle speciali facilitazioni di cui sopra, state accordate o che fossero in vigore.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-i-art40 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari