Art. 40 (Sub. Allegato I)
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[1]Il concessionario potra' accordare facilitazioni speciali per determinati trasporti, purche' pero' si accordi uguale trattamento a tutti quegli altri richiedenti che si trovassero in pari condizioni.
[2]Di queste facilitazioni dovra' dare in tempo utile preavviso al Governo, il quale potra' sospenderle o revocarle.
[3]Le contravvenzioni dell'esercente al disposto di questo articolo saranno punite col triplo della differenza della tassa da versarsi immediatamente dal concessionario nelle casse dello Stato a profitto esclusivo di questo.
[4]A cura del concessionario si faranno periodiche pubblicazioni ufficiali delle tariffe, nelle quali sara' fatta menzione delle speciali facilitazioni di cui sopra, state accordate o che fossero in vigore.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
