Art. 39 (Sub. Allegato I)
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[1]Il concessionario potra' proporre l'esperimento di quelle modificazioni delle tariffe che riterra' piu' convenienti ad aumentare il traffico.
[2]Tali modificazioni e la data dell'attuazione loro dovranno ottenere l'approvazione del Governo.
[3]Il concessionario potra' inoltre proporre l'esperimento di nuove tariffe locali, di ritorno, di transito, di concorrenza, a mantenere quelle della stessa natura in vigore al cominciamento del contratto.
[4]Gli esperimenti di cui sopra non daranno diritto ad alcuno speciale compenso al concessionario; dovranno durare almeno un anno, decorso il quale potranno essere ristabilite le tariffe precedentemente in vigore, purche' il concessionario ne dia preavviso di due mesi al Governo ed al pubblico.
[5]Il concessionario potra' infine, dandone preavviso all'ispettorato governativo, organizzare corse di piacere a prezzo ridotto ed accordare facilitazioni pei treni ordinari in occasione di feste, fiere e mercati.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
