Art. 35 (Sub. Allegato I)
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[1]Il concessionario avra', verso le Casse pensioni, le Casse di soccorso, le masse vestiario e le altre istituzioni concernenti il personale, gli stessi oneri spettanti alle Amministrazioni ferroviarie a cui succede, ed alle quali il personale rispettivamente appartiene.
[2]Il concessionario dovra' dare opera al riordinamento delle Casse pensioni e di soccorso e concordare ai comitati amministrativi di dette Casse i provvedimenti occorrenti a por queste in grado di corrispondere agli scopi per i quali sono istituite.
[3]Sara' provveduto come e da chi di ragione, e dalle competenti autorita', alle occorrenti modificazioni degli statuti e dei regolamenti di dette Casse e della Massa vestiario; e potra' essere istituita una sola Cassa pensioni ed una sola Cassa di soccorso per la nuova rete od anche per tutte le reti rispettando i diritti acquisiti dagli impiegati verso le medesime istituzioni a norma dei regolamenti vigenti.
[4]Per lo scopo medesimo sara' versata nelle Casse stesse ogni anno una somma corrispondente al 2 per cento degli aumenti di prodotto lordo al disopra di quello iniziale, da prelevarsi sulla parte di prodotto lordo spettante allo Stato, fino a raggiungere la somma che risultera' necessaria per colmare la insufficienza dei versamenti fatti anteriormente al 1° gennaio 1885.
[5]Inoltre dal cominciamento del presente Contratto la quota di contributo ora pagata dalle Amministrazioni ferroviarie alle Casse pensioni e di soccorso sara' aumentata di due terzi a carico del concessionario, per servire, insieme all'aumento di contributo che gl'impiegati inscritti nelle Casse medesime potranno essere chiamati a versare a termini dei regolamenti, ad assicurare in futuro lo adempimento degli obblighi delle Casse medesime.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
