Art. 34 (Sub. Allegato I)
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Il concessionario per tutta la durata del contratto, subentra al Governo nei contratti, negli impegni ed oneri di qualunque natura verso i terzi, relativamente all' uso dell'esercizio delle strade ferrate di cui in questo capitolato.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
