Art. 31 (Sub. Allegato I)
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[1]Il concessionario dovra' impiegare esclusivamente italiani, salvo le eccezioni che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.
[2]Nelle nuove nomine saranno, a parita' di condizioni, preferiti coloro i quali abbiano servito lodevolmente non meno di otto anni nel regio esercito o nella regia marina come militari di truppa, allorche' presentino le condizioni di moralita', di attitudine fisica, di eta', e di capacita' prescritte dai regolamenti sul personale per l'ammissione in servizio.
[3]Un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o materiali, o di servizio, che importino una retribuzione compresa fra le 900 e le 1200 lire, dovra' essere riservato a termini dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1883, n.° 1470 (serie 3ª), ai sott'ufficiali, di cui e' parola nell'articolo 10 della legge medesima, che abbiano l'idoneita' necessaria a sostenere tali uffici.
[4]Si avra' pure specialmente riguardo agli impiegati straordinari, che avranno prestato lodevole servizio nelle costruzioni ferroviarie, e che abbiano i requisiti voluti dai regolamenti per l'assunzione del personale in servizio.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
