Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il concessionario dovra' accordare, mediante adeguato compenso, a titolo precario, binari di diramazione a servizio di stabilimenti privati, purche' cio' possa farsi senza danno ed aggravio del servizio e della sicurezza, e dietro approvazione del Governo.

[2]Alle stesse condizioni il Governo sara' sempre in diritto di costruire a sue spese ed esercitare binari di diramazione per stabilimenti suoi propri cosi' militari come civili.

[3]Le concessioni di traversate a raso, di passaggi pedestri, di costruzioni di cavalcavia, sottovia, acquedotti o condotti per gas illuminante ed altre simili, non potranno esser fatte che coll'autorizzazione governativa qualora abbiano il carattere di servitu' permanente.

[4]In caso diverso potranno farsi dal concessionario a titolo precario, ma saranno di pieno diritto risolute colla cessazione del contratto.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-i-art27 · fonte del testo

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