Art. 27 (Sub. Allegato I)
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[1]Il concessionario dovra' accordare, mediante adeguato compenso, a titolo precario, binari di diramazione a servizio di stabilimenti privati, purche' cio' possa farsi senza danno ed aggravio del servizio e della sicurezza, e dietro approvazione del Governo.
[2]Alle stesse condizioni il Governo sara' sempre in diritto di costruire a sue spese ed esercitare binari di diramazione per stabilimenti suoi propri cosi' militari come civili.
[3]Le concessioni di traversate a raso, di passaggi pedestri, di costruzioni di cavalcavia, sottovia, acquedotti o condotti per gas illuminante ed altre simili, non potranno esser fatte che coll'autorizzazione governativa qualora abbiano il carattere di servitu' permanente.
[4]In caso diverso potranno farsi dal concessionario a titolo precario, ma saranno di pieno diritto risolute colla cessazione del contratto.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
