Art. 18 (Sub. Allegato I)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sara' obbligo del concessionario di mantenere sempre in buono stato di conservazione il materiale ruotabile e d'esercizio, e di tenerne sempre in evidenza ed al corrente gli inventari relativi col mezzo di appositi registri.
[2]Nel primo semestre di ciascun anno il concessionario dovra' poi trasmettere al ministero dei lavori pubblici, per mezzo dell' Ispettorato governativo delle strade ferrate, un quadro del materiale rotabile di nuova costruzione o di nuovo acquisto, nonche' di quello che sara' stato messo fuori servizio nell'anno precedente.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
