Art. 106 (Sub. Allegato I)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 433 parole tolte, 25 parole aggiunte in 26 capoversi.
tolto: Le controversie che insorgessero per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del presente capitolato e dei relativi allegati, saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto di cinque arbitri.
tolto: Gli arbitri pronunzieranno secondo le regole di diritto, ma le parti potranno d'accordo autorizzarli a pronunziare come amichevoli compositori.
tolto: Per i ricorsi in Appello e in Cassazione, contro le sentenze degli arbitri, saranno competenti la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione di Roma.
tolto: Il Governo ed il concessionario nomineranno due arbitri effettivi ed un supplente per ciascuno.
tolto: I nominati eleggeranno il quinto arbitro ed un supplente; qualora non si trovassero d'accordo nella nomina, la Corte di Cassazione di Roma a sezioni riunite, nominera' il quinto arbitro effettivo ed un supplente, scegliendoli fra i consiglieri di Cassazione. Il quinto arbitro avra' la presidenza del collegio arbitrale.
tolto: Gli arbitri dureranno in funzione tre anni, e potranno essere riconfermati.
tolto: Pero' conserveranno la giurisdizione per le controversie loro gia' deferite, a condizione che vengano decise non oltre 180 giorni dallo spirare del triennio.
tolto: La nomina degli arbitri, che per qualunque causa mancassero per completare il collegio arbitrale, spettera' alle stesse parti o alla Corte di Cassazione, a sezioni riunite, a seconda dei casi.
tolto: Il collegio arbitrale avra' sede in Roma.
tolto: Le controversie saranno portate alla cognizione degli arbitri con domanda di una delle parti da notificarsi contemporaneamente all'altra.
tolto: Ogni domanda di rivocazione, nei casi stabiliti per le sentenze dell'autorita' giudiziaria, sara' proposta davanti lo stesso collegio degli arbitri, nei termini fissati dal codice di procedura civile.
tolto: Allo stesso collegio degli arbitri si ricorrera' in tutti i casi previsti dall'articolo 473 del codice di procedura civile; come pure quando la sentenza arbitrale non avesse pronunziato sopra tutte le questioni proposte, o contenesse disposizioni contradditorie.
tolto: I tutto quanto non sia derogato col presente articolo, saranno applicabili le disposizioni del codice di procedura civile sul Compromesso.
tolto: Sottoscritti all'originale:
tolto: Il ministro dei lavori pubblici Francesco Genala.
tolto: Il ministro delle finanze e ministro per interim del Tesoro. Agostino Magliani.
tolto: Il ministro d'agricoltura, industria e commercio Bernardino Grimaldi.
tolto: Borghese. Giulio Belinzaghi.
tolto: Il direttore generale della Banca generale A. Allievi.
tolto: Il direttore generale della Banca di Torino A. Pariani.
tolto: Il direttore del Banco di sconto e di sete di Torino Rocco Fontana.
tolto: Il presidente della Banca Napoletana M. Arlotta.
tolto: Il consigliere delegato della Banca subalpina e di Milano E. Noseda.
tolto: Gianatti Giov. Vincenzo, testimonio. Zugaro Raffaele, testimonio.
tolto: Il Capo Sezione al Ministero dei lavori pubblici delegato alla stipulazione dei contratti Mariano Frigeri.
tolto: Per copia conforme ad uso amministrativo: Il Capo Sezione al Ministero dei lavori pubblici delegato alla stipulazione dei contratti Mariano Frigeri.aggiunto: Sub. Allegato I-art. 106 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-i-art106 · fonte del testo
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