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[1]Merci e veicoli trasportati in vagoni speciali.

[2]Le merci, mobili, quadri, statue, oggetti d'arte e simili, ed i veicoli che, dietro domanda scritta dallo speditore sulla richiesta di spedizione, si dovessero trasportare in appositi vagoni chiusi di tipo speciale, vanno soggetti ad un aumento del dieci per cento sui rispettivi prezzi di tariffa.

[3]Se detti vagoni speciali non si trovassero nella stazione da cui deve aver luogo la spedizione o vi si dovessero far venire da altra, e' dovuto all'Amministrazione per il trasporto a vuoto, il prezzo di lire 0,10 per vagone-chilometro, col massimo di lire 10 per vagone.

[4]Il prezzo di trasporto pel vagone a vuoto deve essere pagato anticipatamente ed e' devoluto all'Amministrazione se il vagone speciale, per fatto dello speditore, non viene piu' impiegato.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art99 · fonte del testo

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