Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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7 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 314 parole tolte, 24 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Accettazione delle merci.
tolto: Le merci che, secondo gli usi commerciali, soglionsi trasportare in recipienti od in altro modo imballate e quelle altre per le quali l'imballaggio fosse tassativamente prescritto dall'Amministrazione, debbono essere condizionate in modo da permetterne il carico, il trasporto e lo scarico senza pericolo di danni e di avarie.
tolto: L'Amministrazione ha diritto di rifiutare il trasporto delle merci non convenientemente imballate, come pure di quelle presentate senza imballaggio, allorche' gli agenti della stazione giudicassero che debbano averlo, e cosi' le merci che presentassero traccie di deterioramento o di avarie, salvo che lo speditore esoneri l'Amministrazione da responsabilita', rilasciando all'uopo la dichiarazione di garanzia in conformita' del modello esistente sulla richiesta di spedizione.
tolto: I liquidi che spandono dai recipienti e le merci che per qualsiasi altro motivo possono arrecar danno alle altre, non si accettano nemmeno colla dichiarazione di garanzia.
tolto: Le merci che si consegnano alla rinfusa, come argille, asfalto, calce, carboni, concimi, avanzi, corna ed unghie, ghiaia, gusci di noci, letame, sabbia, terra o simili che possono mescolarsi con altre, si accettano soltanto a vagone completo. Le spedizioni ed i complementi di partite delle merci di cui sopra non occupanti un vagone devono essere consegnate in sacchi, cesti, barili od altri recipienti; diversamente si tassano a forma dell'articolo 67.
tolto: Per le merci pericolose sono da osservarsi le speciali condizioni prescritte (102).
tolto: I colli di merci da trasportarsi tanto a grande, quanto a piccola velocita', ad esclusione delle partite a vagone completo, debbono avere un indirizzo chiaro e preciso del destinatario e della stazione a cui sono diretti, oltre le marche e i numeri riportati sulla richiesta di spedizione.
tolto: Le spedizioni si effettuano nell'ordine della loro accettazione al trasporto, a meno che per la natura di esse, per la loro destinazione o per altri motivi non sia necessario seguire un ordine diverso o non siavi impedimento per caso fortuito o di forza maggiore.aggiunto: Allegato D-art. 95 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art95 · fonte del testo
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