Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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7 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 572 parole tolte, 24 parole aggiunte in 26 capoversi.
tolto: Richiesta di spedizione.
tolto: Per ottenere il trasporto di merci e di altre cose (esclusi i bagagli ed i cani accompagnati dal viaggiatore) (46) e' necessaria una richiesta in iscritto, ossia una nota di spedizione (*) per la grande velocita', ed una lettera di porto (*) per la piccola velocita', compilata dallo speditore sui modelli approvati e forniti dall'Amministrazione al prezzo di costo. (**).
tolto: La richiesta di spedizione deve essere presentata in semplice esemplare, allorche' si tratta di trasporti sopra una sola rete e in tanti esemplari quante sono le Amministrazioni interessate al trasporto, se questo ha luogo in servizio cumulativo.
tolto: Per le spedizioni di numerario ed altri oggetti menzionati nella relativa tariffa generale, devesi rimettere un esemplare in piu', per essere trattenuto dalla stazione di partenza.
tolto: La richiesta di spedizione deve portare le seguenti indicazioni:
tolto: a) il nome della stazione di partenza e di arrivo;
tolto: Quando il luogo di destinazione non fosse in corrispondenza colla stazione speditrice ovvero si trovasse oltre le ferrovie, il mittente deve designare il mezzo od il modo col quale intende di eseguire o disporre l'inoltro della spedizione (125). Altrettanto deve fare quando le merci fossero dirette ad una stazione o fermata non ammessa al servizio merci, ovvero quando la spedizione eseguita a piccola velocita' si dovesse inoltrare d'ufficio a stazione abilitata soltanto a trasporti a grande velocita'.
tolto: b) il nome, cognome ed indirizzo dello speditore e del destinatario;
tolto: c) la descrizione della spedizione, cioe':
tolto: Se trattasi di merci, la qualita' dell'imballaggio, il genere e la natura ed il relativo peso (113); il numero dei colli, le marche ed il numero da cui sono controdistinti e, quando ne sia il caso, le dimensioni ed il volume dei medesimi.
tolto: Se trattasi di numerario ed altri oggetti contemplali nella tariffa del numerario ed oggetti preziosi, la dichiarazione in tutte lettere del relativo valore, oltre alle altre indicazioni richieste per le merci.
tolto: Se trattasi di veicoli, il numero e la qualita' secondo la nomenclatura esposta all'articolo 72.
tolto: Se trattasi di feretri, le indicazioni contenute nella tabella esposta all'articolo 78.
tolto: Se trattasi di bestiame, il numero dei capi, la specie e la classe a cui appartengono secondo la nomenclatura stabilita (79).
tolto: d) se il trasporto debba aver luogo in porto affrancato od assegnato, salvo le eccezioni stabilite (5);
tolto: e) la menzione: In stazione, quando non vuolsi che la merce sia trasportata a domicilio nelle localita' dove esiste un tale servizio (120);
tolto: f) la domanda delle tariffe speciali (108);
tolto: g) la dichiarazione del valore, pel caso di assicurazione (104);
tolto: h) la indicazione specifica dei documenti doganali, di polizia o di altro genere che dovessero scortare le spedizioni (8);
tolto: i) le spese anticipate, distinte come all'articolo 121, e gli assegni a carico della spedizione (122);
tolto: l) il luogo di spedizione, il giorno della consegna e la firma dello speditore o di chi per esso.
tolto: Per le merci infiammabili od esplodenti deve essere pure dichiarato se trovansi internamente condizionate a senso delle prescrizioni vigenti (102).
tolto: Tutte queste indicazioni devono essere ripetute sul tagliando della richiesta di spedizione intitolato: Bollettino di consegna.
tolto: E' in facolta' dello speditore d'indicare la via che intende di far seguire alla spedizione; in difetto di tale indicazione l'Amministrazione deve scegliere quella che in ragione del prezzo risulta piu' vantaggiosa allo speditore.
tolto: --------------- (*) Le locuzioni nota di spedizione e lettera di porto sostituiscono quella di lettera di vettura usata nel codice di commercio.
tolto: (**) Questi modelli variano di colore secondo l'Amministrazione a cui appartiene la stazione speditrice.aggiunto: Allegato D-art. 92 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art92 · fonte del testo
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