Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885. Leggi il testo vigente →
[1]Reclami.
[2]In tutte le stazioni e' messo a disposizione del pubblico un libro per i reclami contro il servizio delle ferrovie.
[3]I reclami possono essere rivolti anche alla Direzione dell'esercizio ed ai rappresentanti del Governo.
[4]Ai reclami si dara' risposta od avviso di ricevimento entro il termine di quindici giorni.
[5]Nei casi di divergenza fra il pubblico e il personale delle stazioni e dei convogli, provvede il Capo-stazione.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
