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[1]Bestiame non ritirato.
[2]Il bestiame che non viene scaricato e ritirato entro quattr'ore dall'arrivo a destinazione puo' esser ricoverato per cura dell'Amministrazione, a spese, rischio e pericolo del proprietario; e qualora il valore presunto del bestiame non bastasse a coprire le tasse e spese fatte, sara' dall'Amministrazione venduto per conto del proprietario.
[3]Le spedizioni di bestiame che, giunte a destinazione nella sera non potessero essere ritirate, ne' ricoverate, in seguito a disposizioni daziarie o sanitarie ovvero per altri motivi, e che dovessero percio' rimanere nei vagoni fino al giorno seguente, vanno soggette ad un diritto di sosta nella misura fissata (117).
[4]Le spese di scarico e di accompagnamento al luogo di ricovero sono stabilite:
[5]in L. 0,50 per ogni Capo di 1ª classe » 0,30 » 2ª » » 0,20 » 3ª » » 0,10 » 4ª » » 0,05 » 5ª »
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
