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[1]Prescrizioni doganali, daziarie, di polizia e simili.
[2]Chi si serve della ferrovia deve soddisfare a tutte le prescrizioni in materia di dogana, dazio, sanita', polizia, caccia, pesca e simili ed accertarsi se sussistano per tali motivi impedimenti al trasporto.
[3]Le operazioni doganali e daziarie delle spedizioni in corso di trasporto si compiono dall'Amministrazione verso anticipazione o rimborso, a sua scelta, delle relative spese, colla scorta delle dichiarazioni e dei documenti forniti dagli speditori, senza pero' assumere veruna responsabilita' sulla regolarita' e sulla sufficienza di tali documenti
[4]Tutte le conseguenze derivabili dalla inosservanza delle anzidette prescrizioni, tutti i danni e le spese relative sono ad esclusivo carico del mittente o del destinatario.
[5]I corrispettivi e le condizioni che regolano le operazioni di dogana e dazio, e le stazioni nelle quali tali operazioni possono aver luogo, sono indicati da appositi manifesti.
[6]Nelle dogane interne aperte al pubblico, il destinatario ha diritto di compiere all'arrivo le formalita' di dogana.
[7]I recinti delle stazioni sono considerati fuori delle linee daziarie.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
