Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Velocipedi, velocimani e carrozzine per fanciulli.
[2]I velocipedi e velocimani a due ruote si tassano sul peso in base ai prezzi delle rispettive tariffe a grande od a piccola velocita' (1ª classe); quelli a tre o a quattro ruote e le carrozzine per fanciulli si tassano in base alle stesse tariffe, ma coll'aumento della meta' come e' prescritto per le merci voluminose (97).
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
