Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. Leggi il testo vigente →
[1]Termini per la resa a destinazione.
[2]Il termine utile per la resa delle merci a destinazione, salva l'eccezione per quello di cui all'articolo 102, si compone: di ore 24 per le operazioni occorrenti per la consegna della spedizione al convoglio nelle stazioni principali e di ore 36 nelle secondarie, piu' di ore 24 per ogni 125 chilometri indivisibili di percorrenza, non compresi il giorno dell'arrivo e quelli festivi riconosciuti dallo Stato, se cadono nei giorni di partenza o di arrivo.
[3]Il detto termine decorre dalla mezzanotte successiva all'ora della completa consegna risultante dalla ricevuta in partenza (94), ed e' sospeso durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalita' doganali o per altre cause indipendenti dal fatto dell'Amministrazione.
[4]I termini di resa sono aumentati:
- a)di 18 ore, per ogni traversata di montagna ove s'incontrino pendenze superiori al 20 per mille;
- b)di 12 ore, per ogni transito fra linee di Amministrazioni diverse;
- c)di 6 ore, per ogni passaggio da una linea all'altra della stessa Amministrazione, quando la merce deve cambiare convoglio nella stazione di diramazione.
[5]Pei trasporti da consegnare a domicilio, ai termini di resa sopra indicati si aggiunge il tempo occorrente per tale consegna.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902
