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[1]Carico e scarico.
[2]Le operazioni di carico e scarico delle merci, a qualunque classe appartengano, sono di regola eseguite a cura dell'Amministrazione.
[3]Il carico consiste nel prendere le merci dal luogo dove il mittente deve averle depositate in seguito alle indicazioni del Capo-stazione e nel riporle entro i vagoni; lo scarico consiste nel levare le merci dai vagoni e nel portarle nei locali o nei luoghi dove se ne effettua la consegna ai destinatari.
[4]Qualora l'Amministrazione, per agevolare il carico o lo scarico creda di prescrivere che i carri o birocci privati coi quali si trasportano o si esportano le merci dalla stazione sieno condotti fino al punto di contatto dei vagoni, le dette operazioni hanno luogo dai carri e birocci ai vagoni o viceversa. Le operazioni relative alla stivatura ed alla miglior disposizione delle merci sui carri o sui birocci privaci incombono sempre al destinatario.
[5]E' riservato all'Amministrazione il determinare in quanto e dove il carico e lo scarico potranno o dovranno effettuarsi a cura e spese dei mittenti e destinatari; in tali casi il diritto fisso stabilito dalla tariffa si considerera' ridotto di centesimi cinquanta per tonnellata e per ogni operazione di carico o di scarico.
[6]L' obbligo dell'Amministrazione e' soddisfatto allorche' i vagoni sono collocati in luogo in cui si possa accedere ed il carico o lo scarico si possa compiere.
[7]Il carico o lo scarico delle merci a cura e spese dei mittenti e destinatari sono regolati dalle seguenti norme:
- a)in partenza, i vagoni devono essere completamente caricati nelle 24 ore dalla loro consegna;
- b)in arrivo, i vagoni devono essere completamente scaricati nel termine fissato pel ritiro delle merci (117);
- c)quando il mittente o il destinatario non provveda in tempo utile al completo carico o scarico delle merci, l'Amministrazione ha diritto di liberare i vagoni col mezzo dei propri agent, mettendo a carico delle merci la relativa spesa in ragione di lire 0,50 per ogni tonnellata e per ciascuna operazione, aggiungendo inoltre i diritti di deposito (117);
- d)tanto il mittente quanto il destinatario debbono sottoporsi a tutte quelle norme e cautele che saranno stabilite dal Capo-stazione nell'interesse del servizio e della conservazione del materiale.
[8]L'effettuazione del carico o scarico a cura dei mittenti e destinatari deve risultare dalla lettera di porto.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
