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[1]Bagaglio non ritirato.
[2]I bagagli non ritirati nel termine di sei mesi dal giorno della spedizione o del deposito di cui al precedente articolo, si considerano e vengono trattati come oggetti abbandonati, a norma dell'articolo 112, previo accertamento del loro contenuto da farsi con verbale.
[3]L'apertura e la vendita dei colli trasportati come bagaglio puo' aver luogo prima di sei mesi quando si tratti di oggetti deperibili.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
