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[1]Diritto di deposito.
[2]Pei bagagli depositati in attesa della partenza dei convogli e per quelli in arrivo non ritirati nei termini fissati dall'articolo 49, e' dovuto un diritto in ragione di lire 0,05 per collo e per ogni 24 ore, col minimo di lire 0,10 per ogni deposito.
[3]Le ventiquattro ore incominciate si considerano come compiute.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
