Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Diritto di deposito.

[2]Pei bagagli depositati in attesa della partenza dei convogli e per quelli in arrivo non ritirati nei termini fissati dall'articolo 49, e' dovuto un diritto in ragione di lire 0,05 per collo e per ogni 24 ore, col minimo di lire 0,10 per ogni deposito.

[3]Le ventiquattro ore incominciate si considerano come compiute.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art51 · fonte del testo

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