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[1]Persone non ammesse nei convogli.
[2]Non sono ammesse nei convogli e ne vengono, ove d'uopo, allontanate, anche durante il viaggio, le persone che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni di ordine e di sicurezza del servizio, quelle che offendano la decenza siano causa di scandalo o disturbo agli altri viaggiatori o si trovino in istato di ubriachezza.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
