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[1]Rioccupazione del posto.
[2]Il viaggiatore che abbandona precariamente il suo posto nella carrozza ha diritto di rioccuparlo, quando all'uopo vi abbia lasciato un oggetto qualunque.
[3]In caso di simulata occupazione di posti, l'Amministrazione e' in diritto di far pagare al viaggiatore una somma corrispondente all'importo di un secondo biglietto, ma non oltre il massimo di lire cinque.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
