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[1]Obbligatorieta' delle tariffe e relative condizioni.
[2]Le tariffe generali e speciali e le condizioni relative, debitamente approvate, sono strettamente applicabili in ogni loro parte: qualunque deroga alle stesse e' nulla di pieno diritto e qualunque errore, sia a danno del pubblico, sia a danno dell'Amministrazione, deve essere rettificato.
[3]L'Amministrazione puo' accordare speciali ribassi di tariffa od altre facilitazioni, purche' cio' abbia luogo in eguale misura per chiunque ne faccia richiesta, le offra eguali vantaggi e si trovi in parita' di circostanze. Di queste concessioni dovra' essere dato in tempo utile preavviso al Governo, il quale potra' sospenderle o revocarle; delle medesime si fara' oggetto di pubblicazioni periodiche.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
