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[1]Regole comuni per le carrozze-salone, pei compartimenti e posti speciali.
[2]La concessione delle carrozze-salone, dei compartimenti interi e dei posti speciali nelle carrozze dell'Amministrazione vien fatta compatibilmente colle esigenze del servizio.
[3]Ove l'Amministrazione, per soddisfare le richieste dovesse far viaggiare a vuoto, per portarle al punto di partenza, oppure trattenere durante il viaggio in stazioni intermedie carrozze-salone od altre con posti speciali o compartimenti interi, ovvero dovesse servirsi di materiale di altra Amministrazione corrispondendo a questa un nolo, le e' avuto, in aggiunta ai prezzi ed ai supplementi di che negli articoli 18, 19, e 20:
[4]lire 10 per ogni fermata intermedia e per ogni periodo indivisibile di 24 ore;
[5]lire 0,30 per ogni carrozza e per chilometro di percorso a vuoto, oltre al rimborso, ove ne sia il caso, del diritto di nolo che dovesse corrispondere ad altre Amministrazioni.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902
