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[1]Ragazzi.

[2]I ragazzi di eta' inferiore ai tre anni sono trasportati gratuitamente, purche' non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta; quelli di eta' compresa fra i tre ed i sette anni hanno diritto ad occupare un posto, pagando la meta' del prezzo ordinario di cui all'articolo 13.

[3]Tale riduzione non si estende al prezzo dei biglietti di andata-ritorno, circolari e di abbonamento, ne' ai supplementi pei posti di coupe' ed altri speciali di cui negli articoli 20, 25, 26 e 27.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art17 · fonte del testo

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