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[1]Pagamento dei biglietti.

[2]E' in facolta' dell'Amministrazione di prescrivere in alcune circostanze che il viaggiatore si presenti col danaro corrispondente al prezzo del biglietto; salvo questo caso, si fara' il cambio della moneta, sempreche' il resto non superi il quinto della valuta presentata.

[3]All'atto di ricevere il biglietto, il viaggiatore deve assicurarsi che sia della classe e per la destinazione richieste; che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul biglietto; che nel cambio delle monete non sia incorso errore. Non si accetta verun reclamo in proposito se non fatto immediatamente.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art16 · fonte del testo

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