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[1]Termine e decorrenza della prescrizione.
[2]Le azioni contro l'Amministrazione derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono col decorso:
- a)di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa;
- b)di un anno, se la spedizione fu fatta in altro luogo.
[3]Il termine per la prescrizione in caso di perdita totale decorre dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione; in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo, dal giorno della riconsegna.
[4]Interrompera' il corso della prescrizione la prima domanda che l'interessato presenti in via amministrativa, in doppio originale al Capo stazione del luogo di partenza o d'arrivo della merce. Il Capo stazione apporra' il visto ad uno dei due originali, che verra' restituito all'interessato, in prova della esibizione della domanda.
[5]Sottoscritti all'originale:
[6]Il ministro dei lavori pubblici Genala Francesco.
[7]Il ministro delle finanze e ministro per interim del Tesoro Magliani Agostino.
[8]Il ministro d'agricoltura, industria e commercio Grimaldi Bernardino.
[9]Borghese. - G. Bellinzaghi.
[10]Il direttore generale della Banca Generale Antonio Allievi.
[11]Il direttore generale della Banca di Torino Antonio Pariani.
[12]Il direttore del Banco di sconto e di sete di Torino Rocco Fontana.
[13]Il presidente della Banca Napoletana Mariano Arlotta.
[14]Il consigliere delegato della Banca Subalpina e di Milano Emilio Noseda.
[15]Gianatti Gio. Vincenzo, testimonio. Zugaro Raffaele, testimonio.
[16]Il Capo Sezione al Ministero dei lavori pubblici delegato alla stipulazione dei contratti Mariano Frigeri.
[17]Per copia conforme ad uso amministrativo: Il Capo Sezione al Ministero dei lavori pubblici delegato alla stipulazione dei contratti Mariano Frigeri.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
