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[1]Termine e decorrenza della prescrizione.

[2]Le azioni contro l'Amministrazione derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono col decorso:

  • a)di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa;
  • b)di un anno, se la spedizione fu fatta in altro luogo.

[3]Il termine per la prescrizione in caso di perdita totale decorre dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione; in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo, dal giorno della riconsegna.

[4]Interrompera' il corso della prescrizione la prima domanda che l'interessato presenti in via amministrativa, in doppio originale al Capo stazione del luogo di partenza o d'arrivo della merce. Il Capo stazione apporra' il visto ad uno dei due originali, che verra' restituito all'interessato, in prova della esibizione della domanda.

[5]Sottoscritti all'originale:

[6]Il ministro dei lavori pubblici Genala Francesco.

[7]Il ministro delle finanze e ministro per interim del Tesoro Magliani Agostino.

[8]Il ministro d'agricoltura, industria e commercio Grimaldi Bernardino.

[9]Borghese. - G. Bellinzaghi.

[10]Il direttore generale della Banca Generale Antonio Allievi.

[11]Il direttore generale della Banca di Torino Antonio Pariani.

[12]Il direttore del Banco di sconto e di sete di Torino Rocco Fontana.

[13]Il presidente della Banca Napoletana Mariano Arlotta.

[14]Il consigliere delegato della Banca Subalpina e di Milano Emilio Noseda.

[15]Gianatti Gio. Vincenzo, testimonio. Zugaro Raffaele, testimonio.

[16]Il Capo Sezione al Ministero dei lavori pubblici delegato alla stipulazione dei contratti Mariano Frigeri.

[17]Per copia conforme ad uso amministrativo: Il Capo Sezione al Ministero dei lavori pubblici delegato alla stipulazione dei contratti Mariano Frigeri.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art146 · fonte del testo

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