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[1]Rinvenimento delle cose perdute.

[2]Se le cose considerate come perdute sono ritrovate nei quattro mesi dopo spirato il termine di resa, l'Amministrazione deve avvisarne immediatamente l'interessato, il quale, entro quindici giorni dal ricevuto avviso (117), ha diritto di ritirare la merce franca di porto alla stazione di partenza o di destinazione, ovvero in altra intermedia a sua scelta, verso restituzione dell'indennita' corrispostagli.

[3]Se le cose, in qualunque tempo rinvenute, fossero riscontrate di quantita' o qualita' diverse da quelle indicate per ottenere la liquidazione della indennita', colui che l'ha ricevuta e' tenuto a risarcire l'Amministrazione, pagandole il doppio della somma indebitamente riscossa e senza pregiudizio delle penalita' stabilite dalle leggi e dai decreti in vigore, ove ne sia il caso.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art141 · fonte del testo

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