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[1]Rappresentanza legale dell'Amministrazione.

[2]Ferma stante la competenza dei tribunali a norma di legge, il Direttore dell'Amministrazione la rappresenta, rispetto ai terzi, in giudizio e fuori, per tutto cio' che riguarda l'esercizio delle strade ferrate.

[3]Trattandosi di fatti non personali al Direttore, questi potra' designare quali suoi rappresentanti, per determinati incumbenti giudiziali come il giuramento, gli interrogatorii e simili, quei funzionari che ebbero parte del fatto e ne hanno speciale conoscenza per ragione delle loro funzioni.

[4]Pero', quanto alle azioni nascenti dal contratto di trasporto, l'Amministrazione s'intendera' rappresentata anche dal Capo-stazione di partenza o da quello di arrivo, secondo i casi.

[5]I mandati rilasciati dal Direttore per la sua rappresentanza in giudizio valgono altresi' per rappresentare i capi-stazione.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art137 · fonte del testo

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