Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Persone aventi diritto a reclamare.

[2]Il diritto di presentare reclami e di esperimentare le azioni che nascono dal contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che puo' disporre della cosa spedita.

[3]Se lo speditore non e' in possesso della ricevuta di spedizione, l'azione non puo' essere intentata che di comune accordo fra lo speditore ed il destinatario.

[4]I reclami devono essere fatti per iscritto.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art133 · fonte del testo

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