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[1]Persone aventi diritto a reclamare.
[2]Il diritto di presentare reclami e di esperimentare le azioni che nascono dal contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che puo' disporre della cosa spedita.
[3]Se lo speditore non e' in possesso della ricevuta di spedizione, l'azione non puo' essere intentata che di comune accordo fra lo speditore ed il destinatario.
[4]I reclami devono essere fatti per iscritto.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
