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[1]Casi d'irresponsabilita' dell'Amministrazione.
[2]L'Amministrazione, a meno che sia provata la sua colpa, non puo' esser tenuta responsabile:
- a)delle avarie o del deperimento delle merci che si trasportano a rischio e pericolo dello speditore; dei liquidi e delle altre sostanze che facilmente fermentino o si corrompano e di quelle che in altro modo subiscano la influenza dell'atmosfera; delle ruggini ai metalli, in quanto il danno derivato sia la conseguenza della natura delle merci o del loro modo di spedizione.
- b)della diminuzione di peso nelle spedizioni di pesce fresco, neve, ghiaccio ed in generale di altre merci, in quanto la diminuzione e' conseguenza inevitabile della loro natura o del trasporto;
- c)delle merci infiammabili, esplodenti, fulminanti od altrimenti pericolose, in quanto il danno possa essere considerato come la conseguenza delle proprieta' pericolose delle merci stesse e del loro modo d'imballaggio;
- d)delle avarie sopravvenute alle merci, che in virtu' delle tariffe e condizioni di trasporto o di accordi passati collo speditore, si spediscono in vagoni scoperti o riparati con copertoni appartenenti al medesimo, in quanto l'avaria provenga da un tal modo di trasporto;
- e)delle avarie sopravvenute alle merci che, in virtu' delle tariffe e condizioni suddette o di accordi passati collo speditore, fossero da questi caricate a sua cura e spesa, ovvero scaricate dal destinatario, in quanto l'avaria sia dipendente dal cattivo carico o scarico, ovvero da imballaggio difettoso;
- f)delle merci spedite con falsa dichiarazione o senza l'adempimento delle misure speciali di sicurezza prescritte, in quanto i danni cagionati siano la conseguenza della trasgressione commessa;
- g)delle avarie o danni nel trasporto degli animali viventi, in quanto siano la conseguenza dei rischi particolari al trasporto degli animali;
- h)delle avarie o danni alle merci od agli animali per il cui trasporto e' ammessa la scorta od e' obbligatorio l'accompagnamento, in quanto il danno potevasi evitare colla presenza della persona di accompagnamento o colla vigilanza della scorta;
- i)delle avarie o dei danni risultanti da colpa o negligenza dell'avente diritto sulla spedizione; da un ordine del medesimo non motivato da colpa dell'Amministrazione dalla natura o da un vizio proprio della merce, o del relativo imballaggio, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
