Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. Leggi il testo vigente →

[1]Limiti e durata della responsabilita'.

[2]L'Amministrazione risponde della buona condizione esterna dei colli e del loro numero quando risulta dalla richiesta di spedizione, del peso, tenuto conto del calo naturale e dei termini di resa.

[3]La responsabilita' dell'Amministrazione per avarie, perdite o ritardi incomincia dal momento del rilascio della ricevuta delle cose da trasportarsi, e cessa:

  • a)per le spedizioni a domicilio e per quelle che sono ritirate alla stazione, dal momento che i destinatari ne hanno ricevuta la consegna;
  • b)per le spedizioni vincolate a dogana, dal momento in cui fu compiuta la consegna in dogana, qualora non sia provato che il danno eventuale dipende da colpa della ferrovia;
  • c)per le spedizioni destinate oltre le strade ferrate o per linee non ammesse al servizio cumulativo, dal momento della loro consegna all'assuntore del trasporto indicato dal mittente sulla richiesta di spedizione, salvo che l'Amministrazione s'incarichi dell'inoltro sulle vie ordinarie, notificandone al pubblico i prezzi e le condizioni (125).

Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1902

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art129 · fonte del testo

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