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[1]Limiti e durata della responsabilita'.
[2]L'Amministrazione risponde della buona condizione esterna dei colli e del loro numero quando risulta dalla richiesta di spedizione, del peso, tenuto conto del calo naturale e dei termini di resa.
[3]La responsabilita' dell'Amministrazione per avarie, perdite o ritardi incomincia dal momento del rilascio della ricevuta delle cose da trasportarsi, e cessa:
- a)per le spedizioni a domicilio e per quelle che sono ritirate alla stazione, dal momento che i destinatari ne hanno ricevuta la consegna;
- b)per le spedizioni vincolate a dogana, dal momento in cui fu compiuta la consegna in dogana, qualora non sia provato che il danno eventuale dipende da colpa della ferrovia;
- c)per le spedizioni destinate oltre le strade ferrate o per linee non ammesse al servizio cumulativo, dal momento della loro consegna all'assuntore del trasporto indicato dal mittente sulla richiesta di spedizione, salvo che l'Amministrazione s'incarichi dell'inoltro sulle vie ordinarie, notificandone al pubblico i prezzi e le condizioni (125).
Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902
