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[1]Assegni.
[2]Lo speditore puo' caricare le merci di una somma a titolo di assegno, che gli verra' pagata quando la stazione di arrivo avra' dato avviso dell'effettuatone incasso dal destinatario.
[3]Il pagamento degli assegni si fa solo dalla stazione di partenza ed allo speditore, ovvero al suo legittimo rappresentante e contro quietanza sul mandato di rimborso che l'Amministrazione rilascia all'atto della spedizione. (*)
[4]Nel caso di smarrimento del mandato di rimborso, lo speditore puo' tuttavia ottenere il pagamento dell'assegno, rilasciando colla quietanze una dichiarazione dell'avvenuta perdita del documento.
[5]Qualora la merce fosse stata consegnata al destinatario senza il contemporaneo incasso dell'assegno, l'Amministrazione e' responsabile del danno occasionato fino al valore della merce, ma non mai oltre l'importo dell'assegno.
[6]In caso di perdita della merce, gli effetti dell'assegno cessano e l'Amministrazione liquida l'indennizzo a norma dell'art. 140.
[7]Lo speditore deve pagare all'atto in cui riscuote l'importo dell'assegno, una provvigione del quarto per cento, arrotondata di cinque in cinque centesimi, col minimo di venticinque centesimi per ogni assegno. La provvigione minima di lire 0,25 sara' pure pagata dal mittente, nel caso in cui l'assegno fosse annullato (123).
[8]Per gli assegni caricati sopra spedizioni da eseguirsi da ferrovia a ferrovia, vale a dire appoggiate alle stazioni di transito per la rispedizione, la provvigione suddetta e' dovuta per ciascuna delle Amministrazioni interessate al trasporto.
[9]--------------- (*) Alle quietanze di somma uguale o superiore a lire dieci deve essere apposta dallo speditore la marca da bollo prescritta.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
