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[1]Pesatura delle merci.
[2]Quando il peso non sia indicato sulla richiesta di spedizione (92) o quando la ricognizione del medesimo sia domandata dallo speditore ovvero dal destinatario, la pesatura si eseguisce dall'Amministrazione verso la tassa di lire 1 per ogni vagone di merce pesata complessivamente, e di lire 0,10 per quintale indivisibile, se la pesatura si effettua per colli.
[3]La pesatura ha luogo gratuitamente in partenza per le spedizioni inferiori a cinquanta chilogrammi ed in arrivo per quelle che presentano segni di deterioramento o quando, salve le tolleranze d'uso (140), si riscontri una diminuzione nella quantita'.
[4]Per le spedizioni di bestiame, ogniqualvolta occorra di procedere alla pesatura dei capi per d determinarne la classe, o quando lo speditore l'avesse omessa sulla richiesta di spedizione, e' dovuta la tassa di lire 0,05 per quintale indivisibile.
[5]L'Amministrazione ha l'obbligo di soddisfare alle domande dello speditore o del destinatario, in quanto i mezzi di pesatura di cui dispone la stazione rendano possibile tale operazione. Se i mezzi sono insufficienti, lo speditore puo' chiedere, sulla richiesta di spedizione, che la pesatura abbia luogo in una delle stazioni intermedie provviste di bilancia a ponte; le merci occupanti un vagone sono pesate insieme al vagone, salvo di farne conoscere la tara agli interessati.
[6]Il tempo necessario per pesare le merci nelle stazioni intermedie va in aumento del termine di resa (58 e 70).
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
