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[1]Modificazioni al contratto di trasporto.
[2]I cambiamenti di destinazione, di destinatario, di velocita' o di quant'altro riflette una spedizione consegnata pel trasporto sono regolati dalle seguenti norme:
- a)il diritto di disporre delle cose consegnate pel trasporto appartiene al solo speditore, escluso chiunque altro benche' detentore della ricevuta di spedizione;
- b)il mittente non puo' dare le disposizioni di che sopra, senza presentare la ricevuta rilasciatagli, quando trattasi:
[3]1° del ritorno della spedizione;
[4]2° del cambiamento di destinazione o di destinatario;
[5]3° della sospensione di consegna al destinatario per oltre dieci giorni dall'arrivo della spedizione.
[6]In tutti questi casi si fara' annotazione sulla ricevuta della ordinata modificazione.
[7]Pel ritiro della spedizione in partenza si applica il disposto dell'articolo 96.
- c)in difetto della presentazione della ricevuta per asseritone smarrimento o distruzione, lo speditore non e' ammesso a dare le disposizioni specificate alla precedente lettera b) se non verso idonea cauzione per tutto il termine della prescrizione (146);
- d)il cambio di velocita' puo' farsi soltanto nel caso in cui un trasporto a piccola si voglia far eseguire a grande velocita';
- e)le domande di modificazioni al contratto devono esser fatte in iscritto dallo speditore alla stazione di partenza e sul modello stabilito: lo speditore assume la responsabilita' di tutte le conseguenze dei cambiamenti;
- f)l'Amministrazione dara' corso ai cambiamenti e modificazioni in quanto la loro comunicazione si possa fare in tempo utile e ne sia conciliabile la esecuzione colla regolarita' del servizio ordinario;
- g)gli ordini di che si tratta non hanno alcun valore se non sono dati per mezzo della stazione di partenza;
- h)per ogni ordine il mittente deve pagare la tassa di lire 1, piu' l'eventuale maggior prezzo di trasporto e le altre spese che fossero la conseguenza dell'esecuzione dell'ordine;
- i)il diritto del mittente, ancorche' detentore della ricevuta di spedizione, cessa per passare al destinatario, dal momento in cui questi svincolando la spedizione, abbia ritirato il bollettino di consegna (110).
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
