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[1]Condizioni particolari per l'applicazione delle tariffe.
[2]Salvi i casi speciali determinati nelle tariffe, le spedizioni appoggiate dallo speditore ad una stazione per l'inoltro ad un'altra e quelle da ferrovia a ferrovia vanno soggette, all'atto della rispedizione, al diritto fisso quand'anche non ne avesse avuto luogo il trasbordo.
[3]Le tariffe speciali si applicano soltanto sulla domanda dello speditore, enunciata sulla richiesta di spedizione, e si riterra' che la semplice menzione della tariffa speciale comprenda l'accettazione di tutte le condizioni proprie della medesima.
[4]Le condizioni di provenienza, d'itinerario o di destinazione stabilite per fruire di tariffe speciali locali sono invariabili. Quindi le tariffe medesime non possono mai applicarsi alle spedizioni e neppure alle rispedizioni di merci provenienti o destinate a localita' che non trovinsi specificate nelle tariffe stesse.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
