Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Trasporti a rischio e pericolo dello speditore.

[2]Le merci che si spediscono sciolte cioe' senza imballaggio, alla rinfusa, quelle suscettibili di facile deperimento, le merci fragili e tutte quelle che come tali fossero indicate nella nomenclatura (62), come pure il bestiame e gli altri animali si trasportano a rischio e pericolo dello speditore (130).

[3]L'amministrazione pero' rispondera' del danno che fosse seguito quando sia provato che esso fu cagionato da sua colpa.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art103 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari