Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Trasporti a rischio e pericolo dello speditore.
[2]Le merci che si spediscono sciolte cioe' senza imballaggio, alla rinfusa, quelle suscettibili di facile deperimento, le merci fragili e tutte quelle che come tali fossero indicate nella nomenclatura (62), come pure il bestiame e gli altri animali si trasportano a rischio e pericolo dello speditore (130).
[3]L'amministrazione pero' rispondera' del danno che fosse seguito quando sia provato che esso fu cagionato da sua colpa.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
