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[1]Campioni di merci.
[2]Per gli effetti della responsabilita' nel trasporto, gli oggetti costituenti campioni non sono considerati come tali, ma soltanto come merci comuni, a meno che, oltre all'indicazione della loro natura, non siano espressamente dichiarati campioni, enunciandone il valore e pagando la tassa stabilita per il numerario e per gli oggetti preziosi (55), piu' quella dovuta in base alle tariffe a grande od a piccola velocita', secondo il modo di trasporto richiesto.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
