Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. Leggi il testo vigente →

[1]Oggetti di straordinario peso o dimensione.

[2]Il trasporto dei colli indivisibili aventi un peso da 5000 a 10000 chilogrammi, si eseguisce soltanto a piccola velocita' ed e' vincolato alla condizione che il carico possa convenientemente ripartirsi sulle ruote del vagone e che lo speditore provveda le corde, le catene e quant'altro occorra per assicurare i colli sui vagoni.

[3]I colli suddetti, pei quali non sia stata indicata nella nomenclatura la classe o la tariffa da applicarsi, si tassano in base ai prezzi stabiliti per le merci relativi con l'aumento del 20 per cento.

[4]Verificandosi speciali esigenze di servizio, l'Amministrazione ha facolta' di prolungare di cinque giorni i termini di resa fissati dall'articolo 70.

[5]I colli aventi un peso indivisibile superiore a 10000 chilogrammi e quelli le cui dimensioni eccedono la lunghezza di tre vagoni non possono essere spediti che dietro preventivi accordi con l'Amministrazione alla quale e' riservato il diritto di rifiutarne il trasporto, quando non sia compatibile colla sicurezza del servizio.

[6]Nelle stazioni ove non esistono i meccanismi necessari per eseguire il carico o lo scarico degli oggetti indivisibili pesanti piu' di 3000 chilogrammi, l'Amministrazione puo' esigere che le relative operazioni siano fatte a cura e spesa dei mittenti e dei destinatari (69).

Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1902

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art100 · fonte del testo

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