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[1]Sopratasse in caso di abusi.
[2]Ogni sotterfugio tendente a defraudare l'Amministrazione di quanto le e' dovuto; ogni tentativo di viaggiare senza pagamento di tutto o di parte del prezzo di trasporto; ogni falsa dichiarazione di qualita', quantita' o peso delle merci o del bestiame, ovvero del valore quanto al numerario, ai titoli pubblici ed oggetti preziosi; ogni fatto tendente ad ottenere una indebita applicazione di tariffa speciale o ridotta; ogni non dichiarata agglomerazione in uno stesso collo od in una sola spedizione di cose appartenenti a classi diverse; ogni riunione in una stessa spedizione di cose destinate a persone diverse, da' facolta' all'Amministrazione di esigere di pieno diritto, oltre all'importo dovutole o al complemento del medesimo, il triplo della somma che si fosse tentato di non pagare a meno che si tratti di casi pei quali siano stabilite maggiori o minori sopratasse, e cio' senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902
