Art. 2 (Approvazione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 230 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le somme che dai concessionari saranno versate nelle casse dello Stato in pagamento del materiale rotabile, del materiale d'esercizio e degli approvvigionamenti saranno destinate alle spese straordinarie, di cui nei contratti sopracitati e nei rispettivi allegati, le quali dovranno essere eseguite nel primo quadriennio d'esercizio.
tolto: In ciascuno dei tre primi anni verra' spesa una somma non minore di 30 milioni, e al bilancio preventivo del Ministero dei Lavori Pubblici sara' unito l'elenco di quelle fra fra le opere comprese negli allegati B, che potranno presumibilmente essere eseguite nell'anno.
tolto: Si provvedera' pure colle anzidette somme alla spesa indicata nell'art. 2 della legge 2 luglio 1882, n. 873, (serie 3ª) al rimborso delle spese incontrate dalla Societa' italiana per le strade ferrate Meridionali per la linea di Castellammare a Cancello, a termini dell'art. 4 della convenzione approvata con decreto Reale del 1° ottobre 1883, n. 1658 (serie 3ª), ed alle spese necessarie per completare, la costruzione della linea medesima.
tolto: La somma residuale verra' destinata fino a 15,000,000 (quindici milioni) per provvista di nuovo materiale mobile per le tre reti Mediterranea, Adriatica e Sicula nel primo biennio di esercizio, ed il dippiu' verra' destinato al fondo per le costruzioni delle strade ferrate complementari autorizzate con leggi del 29 luglio 1879, n. 5002. (serie 2ª); del 5 giugno 1881, n. 240 (serie 3a), e del 5 luglio 1882, numero 875 (serie 3ª).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~approvazione-art2 · fonte del testo
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