Art. 43 (Allegato III)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 98 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il presente Contratto non sara' valido ne' definitivo, se non dopo che sara' stato sanzionato per legge.
tolto: Qualora questa legge non venisse promulgata tre mesi prima del 1° gennaio 1885, il presente Contratto entrera' in vigore il 1° luglio dello stesso anno, e in questo caso si intenderanno ritardate di sei mesi le scadenze di cui agli articoli 6 e 12 del Contratto stesso.
tolto: Non potendosi, per difetto di approvazione legislativa, attuare il presente Contratto a partire dal 1° luglio 1885, il medesimo si riterra' come non avvenuto e le parti si intenderanno prosciolte da ogni obbligo relativo.aggiunto: Allegato III-art. 43 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-iii-art43 · fonte del testo
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