Art. 37 (Allegato I)
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Ai prodotti di quei treni viaggiatori, che la Societa' organizzasse coll'annuenza del Governo per servizi suburbani delle grandi citta', o per servizi locali, od in occasione di mercati di importanza con velocita' di corsa non eccedente i trenta chilometri l'ora e con modalita' speciali di servizio, in sostituzione della tassa erariale del 13 per cento sul prezzo di trasporto, sara' applicata quella pei trasporti a piccola velocita'.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
