Art. 27 (Allegato I)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 138 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per raccogliere il capitale necessario alla costruzione delle nuove linee, la Societa' dovra', a richiesta del Governo, creare obbligazioni del valore nominale di cinquecento lire ciascuna, fruttanti l'interesse del tre per cento ammortizzabili in novanta anni ai termini dell'articolo seguente, pagabili in Italia e nelle piazze estere, che verranno designate d'accordo fra la Societa', ed il Ministero del tesoro.
tolto: Le obbligazioni saranno alienate previo il consenso del ministro del tesoro, il quale determinera' di concerto col ministro dei lavori pubblici, la somma capitale di ciascuna emissione.
tolto: Il ministro del tesoro approvera' il saggio e le modalita' dell'emissione e potra' dare le disposizioni necessarie per provvedere nel modo migliore ed anche direttamente, quando lo reputasse necessario, al collocamento delle obbligazioni.
tolto: Le spese effettive di fabbricazione dei titoli e relativi bolli saranno imputate al fondo ricavato dalla vendita delle obbligazioni.aggiunto: Allegato I-art. 27 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-i-art27 · fonte del testo
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