Art. 20 (Allegato I)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Decorsi i primi quattro anni ed esauriti ed impegnati tutti i fondi per i lavori previsti nell'allegato B, le spese di rifacimento dei binari con rotaie di acciaio, col relativo risanamento e completamento della massicciata, di miglioramento e di nuovi impianti richiesti dall'aumento del traffico, per tutte le linee della rete, verranno pagate sulla Cassa per gli aumenti patrimoniali.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
