Art. 15 (Allegato I)
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[1]Tutto il materiale rotabile e d'esercizio dovra' essere mantenuto dalla Societa' in perfette condizioni di servizio. Saranno a suo carico tutte le perdite, le avarie e i danni cagionati da casi fortuiti o di forza maggiore, ed in genere tutte quelle che a termini di legge devono sostenersi dal proprietario, senza pregiudizio dei diritti di indennita' che potessero, a termini di legge, competere alla Societa' proprietaria del materiale suddetto, per i guasti e le perdite ad essa cagionati da guerra guerreggiata.
[2]La Societa' non potra' vendere materiale atto al servizio, se non sostituendolo con altro maggiormente utile e previo consenso del ministro dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
