Art. 10 (Allegato I)
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[1]Lo Stato vende alla Societa' quella parte che verra' assegnata alla rete Mediterranea del materiale rotabile, del materiale d'esercizio e degli approvigionamenti, tanto esistenti quanto in corso di costruzione o di fornitura all'incominciamento del contratto.
[2]Gli approvigionamenti dovranno corrispondere in valore a non meno di ventun milioni (21,000,000) di lire.
[3]La stima e la consegna verranno fatte secondo le disposizioni dell'annesso capitolato.
[4]Fra gli approvigionamenti che lo Stato vende alla Societa', non sono compresi i materiali metallici per l'armamento, i quali saranno invece devoluti ai fondi di riserva od alla Cassa per gli aumenti patrimoniali.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
